Autoctono, chi è costui?

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E’ stata promulgata a Febbraio la legge 82 che riorganizza alcune normative in materia di vinificazione. ecco qui il link alla legge.

E’ interessante riportare per intero l’articolo 2:

1. È definito «vitigno autoctono italiano» il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani sul territorio di competenza. A tale fine esse verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002.
4. Il Comitato di cui al comma 3, esaminata la documentazione e accertata la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione del vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale delle varietà di viti, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con l’indicazione «vitigno autoctono italiano».
5. Il vitigno di cui al comma 1 è iscritto con l’indicazione del nome storico tradizionale, di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell’acino e della zona di coltivazione di riferimento.
6. L’uso del vitigno di cui al comma 1 e dei suoi sinonimi può essere soggetto a limitazione nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164.
7. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Quindi un vitigno autoctono per essere tale deve essere coltivato da più di 50 anni in un territorio limitato, e deve essere iscritto al registro nazionale con il nome tradizionale.
Sembrerebbe tutto chiaro, ma questa vecchia polemica dimostra che spesso legge, tradizioni ed interessi non sempre vanno d’accordo.
D’altro canto l’uso spesso improprio che si fa della parola “autoctono” impone una certa chiarezza, anche se la ricchezza del patrimonio ampelografico italiano ed il ritardo che scontiamo in termini di classificazione genetica delle varietà nazionali renderà ancora per molto tempo difficile districarsi tra i 1000 nomi attribuiti qua e là ai vari tipi di uva.

La stessa legge appena citata all’articolo 6, comma 1 punto “e” vieta:

e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti.

Putroppo quella dei casi consentiti è una lista molto lunga!

Luk

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About Luca Risso

Luca non è un esperto di vino nel senso comune del termine, anzi non è affatto un esperto ma piuttosto un entusiasta del vino, un curioso di tutto ciò che è collegato con la cultura del vino del paese (Italia) e della regione (Liguria) in cui vive. La sua formazione personale lo rende particolarmente interessato agli aspetti teorici e tecnici della viticoltura e della vinificazione, al punto di piantatura una propria vigna microscopica e di produrre alcune bottiglie del Merlot. La sua esperienza è documentata nella rubrica "Vino in garage" del portale enogastronomico www.tigulliovino.it .

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